Asset Banca San Marino
switch to english version
Repubblica di San Marino,
Domenica 05 settembre 2010  
ASSET BANCA
La banca
I Bilanci
Segreto Bancario
Legge Antiriciclaggio
Avvertenze Legali
NEWS & EVENTI
Notizie
Eventi
Pubblicazioni
CONTATTI
Reclami o consigli
Numeri blocco carte
Contattaci
SERVIZI ONLINE
Home Banking
Trading On line
Mercati Valutari

Asset Banca

> Segreto Bancario



< torna all'Home Page
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 gennaio 2010.


LEGGE 21 GENNAIO 2010 N.5
MODIFICHE ALLA LEGGE 17 NOVEMBRE 2005 N.165
“LEGGE SULLE IMPRESE E SUI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI”

Art.1

L’articolo 36, comma 1, della Legge 17 novembre 2005 n. 165, è così sostituito:
“1. Per “segreto bancario” s’intende il divieto dei soggetti autorizzati di rivelare a terzi, senza specifica e finalizzata autorizzazione scritta dell’interessato, i dati e le notizie acquisite nell’esercizio delle attività riservate di cui all’Allegato 1.”.


Art.2

L’articolo 36, comma 2, della Legge 17 novembre 2005 n. 165, è così sostituito:
“2. Il segreto bancario vincola gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, gli attuari, i dipendenti di qualsiasi ordine e grado, ivi compresi coloro che svolgono tirocini o periodi di formazione professionale, i consulenti esterni, i procuratori, i liquidatori, i commissari, i membri del comitato di sorveglianza di soggetti autorizzati.”.


Art.3

L’articolo 36, comma 4, della Legge 17 novembre 2005 n. 165, è così sostituito:
“4. L’obbligo del segreto bancario, sui dati e le notizie di cui al primo comma, vincola anche le persone fisiche ovvero gli amministratori, i dipendenti, i sindaci e i revisori contabili delle società cui i soggetti autorizzati hanno esternalizzato funzioni e, conseguentemente, rivelato tali dati e notizie.”.


Art.4

L’articolo 36, comma 5, della Legge 17 novembre 2005 n. 165, è così sostituito:
“5. Il segreto bancario non potrà essere opposto ai seguenti soggetti nell’esercizio delle loro pubbliche funzioni:
a) al Commissario della Legge in sede penale;
b) alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza;
c) all’Agenzia di Informazione Finanziaria;
d) all’Ufficio Centrale di Collegamento e agli altri pubblici organi ed uffici sammarinesi deputati allo scambio diretto di informazioni con gli omologhi organi esteri in attuazione degli Accordi Internazionali vigenti.”.


Art.5

L’articolo 36, comma 6, della Legge 17 novembre 2005 n. 165, è così sostituito:
“6. Non si ha violazione del segreto bancario quando:
a) la comunicazione a terzi è necessaria per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche ed espresse richieste dell’interessato;
b) la comunicazione a terzi avviene nell’ambito di un contenzioso in corso tra l’interessato ed il soggetto autorizzato, nel qual caso la comunicazione a terzi può avere ad oggetto qualsiasi rapporto intrattenuto tra le parti ancorché non oggetto del contendere ma attinente alla difesa processuale;
c) la comunicazione è rivolta all’impresa capogruppo, sammarinese o estera di Stato con il quale è in vigore apposito accordo internazionale, ed è finalizzata al rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata di cui alla Parte II, Titolo I, Capo III della presente legge;
d) la comunicazione è rivolta a soggetti svolgenti l’attività di cui alla lettera H dell’Allegato 1, autorizzati ai sensi della presente legge, e ha ad oggetto le informazioni strettamente necessarie per svolgere una corretta valutazione dei rischi e per poter adempiere alle obbligazioni assunte nell’esercizio della suddetta attività riservata;
e) la comunicazione è finalizzata alla prestazione dei servizi di cui all’articolo 50 e all’articolo 51 ed avviene nel rispetto di quanto ivi stabilito.”.


Art.6

L’articolo 36, comma 7, della Legge 17 novembre 2005 n. 165, è così sostituito:
“7. In caso di decesso dell’interessato ovvero di apertura di procedura concorsuale o d’interdizione o d’inabilitazione a suo carico, rispettivamente l’erede, il procuratore del concorso, il tutore e il curatore, così come coloro che venissero incaricati di redigere l’inventario dei beni dell’interdicendo o inabilitando, hanno titolo di ottenere comunicazione dei dati e delle notizie coperte dal segreto bancario, anche relativamente al periodo anteriore alla morte o al provvedimento giudiziale di nomina.”.


Art.7

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 21 gennaio 2010/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Stefano Palmieri

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta





 
Copyright © 2008 Asset Banca RSM - Avvertenze Legali

Powered by Rimind di Zazza Francesco 339-6191544