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Martedì 07 febbraio 2012  
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REPUBBLICA DI SAN MARINO


LEGGE 17 NOVEMBRE 2005 N.165
“Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi”


TITOLO VII
SEGRETO BANCARIO

Art. 36
(Obbligo del segreto bancario)


1. Per “segreto bancario” s’intende il divieto dei soggetti autorizzati di rivelare a terzi, senza specifica e finalizzata autorizzazione scritta dell’interessato, i dati e le notizie acquisite nell’esercizio delle attività riservate di cui all’Allegato 1.

2. Il segreto bancario vincola gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, gli attuari, i dipendenti di qualsiasi ordine e grado, ivi compresi coloro che svolgono tirocini o periodi di formazione professionale, i consulenti esterni, i procuratori, i liquidatori, i commissari, i membri del comitato di sorveglianza di soggetti autorizzati.

3. L’obbligo del segreto bancario, sui dati e le notizie di cui al primo comma, vincola anche i promotori finanziari di cui all’articolo 25, nonché gli agenti e gli intermediari di cui all’articolo 27.

4. L’obbligo del segreto bancario, sui dati e le notizie di cui al primo comma, vincola anche le persone fisiche ovvero gli amministratori, i dipendenti, i sindaci e i revisori contabili delle società cui i soggetti autorizzati hanno esternalizzato funzioni e, conseguentemente, rivelato tali dati e notizie.

5. Il segreto bancario non potrà essere opposto ai seguenti soggetti nell’esercizio delle loro pubbliche funzioni:
a) al Commissario della Legge in sede penale;
b) alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza;
c) all’Agenzia di Informazione Finanziaria;
d) all’Ufficio Centrale di Collegamento e agli altri pubblici organi ed uffici sammarinesi deputati allo scambio diretto di informazioni con gli omologhi organi esteri in attuazione degli accordi Internazionali vigenti

6. Non si ha violazione del segreto bancario quando:
a) la comunicazione a terzi è necessaria per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche ed espresse richieste dell’interessato;
b) la comunicazione a terzi avviene nell’ambito di un contenzioso in corso tra l’interessato ed il soggetto autorizzato, nel qual caso la comunicazione a terzi può avere ad oggetto qualsiasi rapporto intrattenuto dalle parti ancorché non oggetto del contendere ma attinente alla difesa processuale;
c) la comunicazione è rivolta all’impresa capogruppo, sammarinese o estera di Stato con il quale è in vigore apposito accordo di cui all’articolo 103, ed è richiesta per finalità di vigilanza consolidata e di controllo dei rischi a livello di gruppo;
d) la comunicazione è rivolta a soggetti svolgenti l’attività di cui alla lettera H dell’Allegato 1, autorizzati ai sensi della presente legge, e ha ad oggetto le informazioni strettamente necessarie per svolgere una corretta valutazione dei rischi e per potere adempiere alle obbligazioni assunte nell’esercizio della suddetta attività riservata;
e) la comunicazione è finalizzata alla prestazione dei servizi di cui all’articolo 50 e all’articolo 51 e avviene nel rispetto di quanto ivi stabilito.

7. In caso di decesso dell’interessato ovvero di apertura di procedura concorsuale o d’interdizione o d’inabilitazione a suo carico, rispettivamente l’erede, il procuratore del concorso, il tutore e il curatore, così come coloro che venissero incaricati di redigere l’inventario dei beni dell’interdicendo o inabilitando, hanno titolo di ottenere comunicazione dei dati e delle notizie coperte dal segreto bancario, anche relativamente al periodo anteriore alla morte o al provvedimento giudiziale di nomina.

8. L’obbligo di mantenere il segreto bancario continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, della carica, della funzione o dell’esercizio della professione.

9. L’autorità di vigilanza vigila sul rigoroso rispetto del segreto bancario.

10.L'osservanza della presente disciplina del segreto bancario, libera i soggetti autorizzati, i promotori finanziari, gli agenti ed intermediari assicurativi dall'osservanza delle ulteriori disposizioni previste nella Legge 23 maggio 1995 n.70 e successive modifiche, a protezione della riservatezza dei dati, inclusa quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 4


Il testo ufficiale delle Leggi della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm





 
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