Asset Banca è a capo dell’omonimo gruppo bancario, svolge la propria attività nel contesto di San Marino dal 2003 e rappresenta una delle principali banche della Repubblica. Il gruppo, sorto grazie alla determinazione e alla professionalità di esperti del settore bancario, opera nei diversi segmenti dell’attività bancaria, finanziaria ed assicurativa. Coopera inoltre con gli altri soggetti economici al fine di rafforzare la capacità di crescita del Paese, contribuendo all’ulteriore sviluppo delle imprese. L’identità di Asset Banca è infatti costruita su valori forti e condivisi che portano il gruppo ad essere vicino ai bisogni della collettività e del territorio.




Il Segreto Bancario
REPUBBLICA DI SAN MARINO - LEGGE 17 NOVEMBRE 2005 N.165
“Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi”

TITOLO VII
SEGRETO BANCARIO

Art. 36
(Obbligo del segreto bancario)

1. Per “segreto bancario” s’intende il divieto dei soggetti autorizzati di rivelare a terzi, senza specifica e finalizzata autorizzazione scritta dell’interessato, i dati e le notizie acquisite nell’esercizio delle attività riservate di cui all’Allegato 1.

2. Il segreto bancario vincola gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, gli attuari, i dipendenti di qualsiasi ordine e grado, ivi compresi coloro che svolgono tirocini o periodi di formazione professionale, i consulenti esterni, i procuratori, i liquidatori, i commissari, i membri del comitato di sorveglianza di soggetti autorizzati.

3. L’obbligo del segreto bancario, sui dati e le notizie di cui al primo comma, vincola anche i promotori finanziari di cui all’articolo 25, nonché gli agenti e gli intermediari di cui all’articolo 27.

4. L’obbligo del segreto bancario, sui dati e le notizie di cui al primo comma, vincola anche le persone fisiche ovvero gli amministratori, i dipendenti, i sindaci e i revisori contabili delle società cui i soggetti autorizzati hanno esternalizzato funzioni e, conseguentemente, rivelato tali dati e notizie.

5. Il segreto bancario non potrà essere opposto ai seguenti soggetti nell’esercizio delle loro pubbliche funzioni:
a) al Commissario della Legge in sede penale;
b) alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza;
c) all’Agenzia di Informazione Finanziaria;
d) all’Ufficio Centrale di Collegamento e agli altri pubblici organi ed uffici sammarinesi deputati allo scambio diretto di informazioni con gli omologhi organi esteri in attuazione degli accordi Internazionali vigenti

6. Non si ha violazione del segreto bancario quando:
a) la comunicazione a terzi è necessaria per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche ed espresse richieste dell’interessato;
b) la comunicazione a terzi avviene nell’ambito di un contenzioso in corso tra l’interessato ed il soggetto autorizzato, nel qual caso la comunicazione a terzi può avere ad oggetto qualsiasi rapporto intrattenuto dalle parti ancorché non oggetto del contendere ma attinente alla difesa processuale;
c) la comunicazione è rivolta all’impresa capogruppo, sammarinese o estera di Stato con il quale è in vigore apposito accordo di cui all’articolo 103, ed è richiesta per finalità di vigilanza consolidata e di controllo dei rischi a livello di gruppo;
d) la comunicazione è rivolta a soggetti svolgenti l’attività di cui alla lettera H dell’Allegato 1, autorizzati ai sensi della presente legge, e ha ad oggetto le informazioni strettamente necessarie per svolgere una corretta valutazione dei rischi e per potere adempiere alle obbligazioni assunte nell’esercizio della suddetta attività riservata;
e) la comunicazione è finalizzata alla prestazione dei servizi di cui all’articolo 50 e all’articolo 51 e avviene nel rispetto di quanto ivi stabilito.

7. In caso di decesso dell’interessato ovvero di apertura di procedura concorsuale o d’interdizione o d’inabilitazione a suo carico, rispettivamente l’erede, il procuratore del concorso, il tutore e il curatore, così come coloro che venissero incaricati di redigere l’inventario dei beni dell’interdicendo o inabilitando, hanno titolo di ottenere comunicazione dei dati e delle notizie coperte dal segreto bancario, anche relativamente al periodo anteriore alla morte o al provvedimento giudiziale di nomina.

8. L’obbligo di mantenere il segreto bancario continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, della carica, della funzione o dell’esercizio della professione.

9. L’autorità di vigilanza vigila sul rigoroso rispetto del segreto bancario.

10.L'osservanza della presente disciplina del segreto bancario, libera i soggetti autorizzati, i promotori finanziari, gli agenti ed intermediari assicurativi dall'osservanza delle ulteriori disposizioni previste nella Legge 23 maggio 1995 n.70 e successive modifiche, a protezione della riservatezza dei dati, inclusa quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 4


Il testo ufficiale delle Leggi della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm



Legge antiriciclaggio
REPUBBLICA DI SAN MARINO - LEGGE 17 GIUGNO 2008 N.92
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Art. 21
(Ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela)

1. I soggetti designati devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:

a) quando instaurano un rapporto continuativo;

b) quando eseguono operazioni occasionali o prestazioni di importo superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate;

c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza delle informazioni dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione della clientela.



2. I soggetti finanziari di cui all’articolo 18 adempiono altresì agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando agiscono da tramite o sono comunque parte nel trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente superiore a 15.000 euro.

3. I professionisti di cui all’articolo 20 e i soggetti non finanziari di cui all’articolo 19 adempiono altresì agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando l’operazione è di valore indeterminato o non determinabile. La costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, trust o altri enti con o senza personalità giuridica integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile.

4
(16). Gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti, nonché i soggetti indicati all’articolo 19, comma 1, lettera c), non sono tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela o di registrazione in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi o degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.



Art. 22
(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela)

1. L’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela consiste nello svolgimento, eventualmente attraverso propri dipendenti o collaboratori, delle seguenti attività:

a) identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di un documento di riconoscimento non scaduto o, laddove non risulti possibile, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

b)
(17) identificazione del titolare effettivo e adozione di misure adeguate e commisurate al rischio per verificarne l’identità;

c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o dell’operazione occasionale;

d) controllo costante del rapporto con il cliente, verificando che le operazioni concluse durante l’intero rapporto siano compatibili con i dati e con le informazioni che il soggetto designato ha del cliente, delle sue attività economiche e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi;

e) aggiornamento di documenti, dati e informazioni acquisiti nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.



2. La clientela ha l’obbligo di fornire, sotto la propria personale responsabilità, in forma scritta, tutti i dati e le informazioni necessari e aggiornati per consentire ai soggetti designati di adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge.



Art. 23
(Identificazione e verifica dell'identità della clientela e del titolare effettivo)

1
(18). I soggetti designati identificano e verificano l’identità del cliente e del titolare effettivo, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o dell’esecuzione dell’operazione.

2. Se il cliente non è una persona fisica, i soggetti designati verificano l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisiscono i dati e le informazioni necessari per identificare e verificare l’identità dei rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere.

3. L’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all’identificazione del cliente ed impone, per i clienti che non sono persone fisiche, l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo i soggetti designati possono fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, richiedere ai propri clienti i dati e le informazioni pertinenti ovvero ottenere informazioni in altro modo.

4. La verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo può essere completata, nel più breve tempo possibile, dopo l’instaurazione di un rapporto continuativo, qualora vi sia scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e se ciò sia necessario per non interrompere il normale svolgimento dell’attività.

5. I soggetti non finanziari che svolgono le attività descritte all’articolo 19, comma 1, lettera f) devono identificare e verificare l’identità del cliente fin dal momento dell’ingresso, indipendentemente dall’importo dei gettoni acquistati, venduti o cambiati. Devono altresì registrare, secondo le modalità previste dall’articolo 34, le operazioni di acquisto o cambio di gettoni o altri mezzi di gioco per importi pari o superiori a 2.000 euro.

16 Così modificato dall’art. 9 del Decreto-Legge n.187 del 26 novembre 2010 (Ratifica Decreto-Legge 11 Novembre 2010 n.181)
17 Così modificato dall’art. 8 del Decreto-Legge n. 134 del 26 luglio 2010
18 Così modificato dall’art.9 del Decreto-Legge n.134 del 26 Luglio 2010



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