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LEGGE 17 GIUGNO 2008 N.92
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Art. 21
(Ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela)
1. I soggetti designati devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:
a) quando instaurano un rapporto continuativo;
b) quando eseguono operazioni occasionali o prestazioni di importo superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate;
c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza delle informazioni dei dati
precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione della clientela.
1. 2. I soggetti finanziari di cui all'articolo 18 adempiono altresì agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando agiscono da tramite o sono comunque parte nel trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente superiore a 15.000 euro.
2. 3. I professionisti di cui all'articolo 20 e i soggetti non finanziari di cui all'articolo 19 adempiono altresì agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile. La costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, trust
o altri enti con o senza personalità giuridica integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile.
4. Gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti non sono tenuti ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione o deposito della dichiarazione dei redditi.
Art. 22
(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela)
1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela consiste nello svolgimento, eventualmente attraverso propri dipendenti o collaboratori, delle seguenti attività: a) identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di un documento di riconoscimento non scaduto o, laddove non risulti possibile, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
b) se necessaria, identificazione del titolare effettivo e adozione di misure adeguate e commisurate al rischio per verificarne l'identità;
c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o dell'operazione occasionale;
d) controllo costante del rapporto con il cliente, verificando che le operazioni concluse durante l'intero rapporto siano compatibili con i dati e con le informazioni che il soggetto designato ha del cliente, delle sue attività economiche e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi;
e) aggiornamento di documenti, dati e informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
2. La clientela ha l'obbligo di fornire, sotto la propria personale responsabilità, in forma scritta, tutti i dati e le informazioni necessari e aggiornati per consentire ai soggetti designati di adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge.
Art. 23
(Identificazione e verifica dell'identità della clientela e del titolare effettivo)
1. 1. I soggetti designati identificano e verificano l'identità del cliente e del titolare effettivo, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o dell'esecuzione dell'operazione.
2. 2. Se il cliente non è una persona fisica, i soggetti designati verificano l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisiscono i dati e le informazioni necessari per identificare e verificare l'identità dei rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere.
3. 3. L'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente ed impone, per i clienti che non sono persone fisiche, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti designati possono fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, richiedere ai propri clienti i dati e le informazioni pertinenti ovvero ottenere informazioni in altro modo.
4. 4. La verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo può essere completata, nel più breve tempo possibile, dopo l'instaurazione di un rapporto continuativo, qualora vi sia scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e se ciò sia necessario per non interrompere il normale svolgimento dell'attività.
5. 5. I soggetti non finanziari che svolgono le attività descritte all'articolo 19, comma 1, lettera f) devono identificare e verificare l'identità del cliente fin dal momento dell'ingresso, indipendentemente dall'importo dei gettoni acquistati, venduti o cambiati. Devono altresì registrare, secondo le modalità previste dall'articolo 34, le operazioni di acquisto o cambio di gettoni o altri mezzi di gioco per importi pari o superiori a 2.000 euro.
(Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela)
1. 1. I soggetti designati, sulla base della valutazione del rischio, devono adottare misure
rafforzate di adeguata verifica della clientela nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. I soggetti designati devono adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando:
a) il cliente non è fisicamente presente;
b) il cliente è una persona politicamente esposta. I soggetti designati devono adottare procedure adeguate in relazione all'attività svolta per determinare se il cliente è persona politicamente esposta.
2. 3. Nel caso indicato alla lettera a) del comma 2, i soggetti designati devono compensare il maggior rischio applicando almeno una delle seguenti misure:
a) assicurarsi che il primo trasferimento di fondi relativo all'instaurazione del rapporto continuativo o all'esecuzione dell'operazione occasionale sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un soggetto finanziario di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b);
b) verificare l'identità del cliente attraverso documenti o informazioni supplementari rispetto a quelli richiesti al cliente fisicamente presente;
c) adottare misure supplementari per la verifica dei documenti forniti;
d) acquisire una certificazione relativa alle informazioni o ai documenti forniti;
e) acquisire un'attestazione di conferma da un soggetto finanziario di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b) che abbia già provveduto all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
4. Nel caso indicato alla lettera b) del comma 2, i soggetti designati devono:
a) qualora si tratti di soggetti designati organizzati in forma societaria, ottenere l'autorizzazione dal Direttore Generale, o figura equivalente, o da persona da questi delegata, prima di instaurare un rapporto continuativo o di eseguire un'operazione occasionale;
b) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'esecuzione dell'operazione occasionale; c) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto con il cliente.
5. I soggetti finanziari di cui all'articolo 18, lettere a), b) e c) che intrattengono rapporti continuativi o eseguono operazioni occasionali con soggetti finanziari esteri insediati in Stati che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge e non prevedono la vigilanza e il controllo di tali obblighi, adottare le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela: a) raccogliere sul soggetto estero corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni disponibili pubblicamente, la sua reputazione e la qualità della vigilanza a cui è sottoposto; b) valutare l'adeguatezza e l'effettività dei controlli applicati dal soggetto corrispondente in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; c) ottenere l'autorizzazione dal Direttore Generale, o figura equivalente, o da persona da questi delegata, prima di instaurare il rapporto continuativo o eseguire l'operazione occasionale; d) precisare per iscritto i rispettivi obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
1. 6. I soggetti finanziari di cui all'articolo 18 lettere a) e b), devono assicurarsi che il soggetto corrispondente insediato in un Stato che non sia membro dell'Unione Europea (I) abbia verificato l'identità dei clienti che hanno accesso diretto a conti di passaggio, (II) abbia adempiuto costantemente agli obblighi di adeguata verifica della clientela e (III) sia in grado di fornire al soggetto finanziario, su sua richiesta, le informazioni ottenute a seguito dell'adempimento di tali obblighi.
2. 7. I soggetti designati prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a strumenti o operazioni atti a favorire l'anonimato e
adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
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